Dal primo luglio 2018, rifornimenti di carburante con certificazione obbligatoria per operazioni a favore di imprese e professionisti. L’esonero della certificazione dei corrispettivi resta in vigore solo per i rapporti con i privati consumatori. Analizziamo quindi con ordine le disposizioni che entreranno in vigore il prossimo 1 luglio. Il comma 920 dell’articolo unico della legge di Bilancio, prevede che le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali verso tutti i soggetti titolari di partita iva, dovranno avvenire con l’emissione della fattura elettronica. I commi 922 e 923 introducono la necessità di dover ricorrere al pagamento con moneta elettronica il primo per la deducibilità del costo l’altro per la detraibilità dell’iva. Il comma 926 dispone l’abrogazione della scheda carburante.
Dalla lettura combinata delle nuove disposizioni l’impressione è che qualcosa sia sfuggito di mano. L’obbligo imposto per legge di dover certificare i corrispettivi , se venisse confermato, manderebbe in tilt il sistema. Diventerebbe , infatti, onere del benzinaio tutte le volte che effettua un rifornimento ad un soggetto dotato di partita iva emettere la fattura elettronica. Anche per una sola operazione. Tutto ciò appare sproporzionato se si considera che l’obiettivo sella stretta sugli abusi nell’autocertificazione dei costi del carburante è ampiamente garantito dall’obbligo imposto di pagamento con moneta elettronica.
Certamente tali nuove regole non vanno nè nella direzione della semplificazione della gestione contabile e fiscale, nè del contenimento dei costi per le imprese. Una soluzione più ragionevole rispetto all’emissione a tappeto di fatture elettroniche, potrebbe essere quella di consentire di applicare il regime già oggi previsto dal DL 70/2011 chiarito dalla circolare 42/E/2012. Per chi paga solo con moneta elettronica è infatti consentito di annotare in contabilità (anche iva) i costi per l’erogazione del carburante, in base ai movimenti risultanti dall’estratto conto periodico rilasciato dalla banca , senza obbligo di emissione di fattura da parte dell’esercente. Stante la lettera delle disposizioni, però, per arrivare a questa auspicabile soluzione, occorre uno sforzo interpretativo. Pur essendo l’applicazione delle nuove disposizioni posticipata al 1° luglio è auspicabile che venga fatta chiarezza per tempo.