Dal 1° luglio prossimo, per i contribuenti con un volume d’affari superiore ai 400.000 €, lo scontrino e la ricevuta fiscale andranno definitivamente in pensione.

L’entrata in vigore del nuovo obbligo ed il periodo di moratoria
Il “Decreto crescita, ora all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge, ha previsto un maggior termine entro cui effettuare la trasmissione giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica può essere effettuata entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

È stata poi prevista, come in passato, anche la moratoria delle sanzioni. Nel primo semestre durante il quale troverà applicazione il nuovo obbligo, non saranno applicabili le relative sanzioni nel caso in cui i corrispettivi giornalieri vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ad esempio, i corrispettivi relativi al mese di luglio potranno essere trasmessi entro il 31 agosto.

La “cancellazione” dello scontrino e della ricevuta fiscale
Il nuovo adempimento non è però in grado di sostituire integralmente il rilascio dello scontrino che, oltre alle finalità fiscali, ha assolto in passato a diverse funzioni, come quella di costituire un titolo per l’ottenimento della garanzia del prodotto nell’ipotesi di difetti di fabbricazione della merce venduta. 

Di conseguenza, dal 1° luglio prossimo scontrini e ricevute fiscali saranno sostituiti da un nuovo documento commerciale rilasciato in formato cartaceo o digitale. Il documento deve riportare le informazioni riguardanti la data e l’ora di emissione; il numero progressivo; la ditta; la denominazione o ragione sociale; nome e cognome dell’emittente; il numero di partita Iva dell’emittente; l’ubicazione dell’esercizio; la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi; e l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. Dal documento risulta anche l’aliquota Iva e l’ammontare della relativa imposta. L’Agenzia delle entrate avrà così a disposizione i medesimi dati risultanti dalle fatture elettroniche. 

Il nuovo documento ha essenzialmente valenza ai fini civilistici costituendo il titolo per l’esercizio del diritto di garanzia contro i vizi dei beni venduti. 

Il nuovo “scontrino commerciale”: la validità anche ai fini fiscali
Il nuovo documento assume, allo stesso tempo, valenza fiscale qualora il cliente ne faccia espressamente richiesta non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione. In tal caso dovrà essere comunicato al cedente il proprio codice fiscale o il numero di partita Iva. L’acquirente potrà, così, considerare in deduzione le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi ai fini delle imposte sui redditi, nonché far valere le deduzioni e detrazioni degli oneri ai fini IRPEF. 

Fonte: Fiscal Focus