Il decreto crescita ha riaperto la speciale definizione “saldo e stralcio”, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2019. La riapertura consente ai contribuenti di accedere alla definizione agevolata presentando domanda entro il 31 luglio 2019 con le modalità previste da Agenzia delle Entrate Riscossione. Tale definizione speciale riguarda solo le persone fisiche che beneficiano, in caso dovessero accedervi, alla cancellazione di sanzioni, interessi di mora e di dilazione, delle altre somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti su ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali. Entro il 31 ottobre 2019 l’agente della Riscossione comunicherà ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) o l’insussistenza dei requisiti per accedere alla definizione stessa.
Vi possono accedere solo le persone fisiche che versano in grave e comprovata difficoltà economica (Isee del nucleo familiare inferiore a 20mila euro). La definizione riguarda i debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultati dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni autonomi Inps, artigiani o commercianti.
Le persone fisiche che accedono alla rottamazione a saldo e stralcio devono pagare:
a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari :
- 16% se l’Isee del nucleo familiare non supera € 8.500,00;
- 20% se l’Isee del nucleo familiare supera € 8.500,00 ma non supera € 12.500,00;
- 35% se l’Isee è superiore a € 12.500,00 ma non supera € 20.000,00.
b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
I carichi ricompresi sono quelli affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Si trovano in ogni caso in una grave e comprovata situazione di difficoltà le persone fisiche per le quali è stata aperta alla data del 31 luglio 2019 la procedura di liquidazione di cui all’rt. 14-ter legge 3/2012 (legge sovraindebitamento ). Queste persone potranno estinguere i loro debiti versando le somme a titolo di capitale e interessi in misura pari al 10%.