L’articolo 10 del decreto legge n. 34/2019 introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di ecobonus e sismabonus: il fornitore può anticipare uno sconto sul prezzo dell’intervento per un ammontare pari alla detrazione spettante ai contribuenti. L’opzione per il contributo in fattura va comunicata all’agenzia delle entrate , a pena dell’inefficacia dello stesso, nell’area riservata del sito internet( entratel, fisconline, pec o cartaceo) entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Il provvedimento attuativo del 31 luglio 2019 n. 660057 dell’agenzia delle entrate stabilisce che dal 16 ottobre 2019 al 28 febbraio 2020 potranno essere comunicate all’agenzia delle entrate delle opzioni per lo sconto in fattura esercitate a partire dal 1 maggio 2019.
Lo sconto in fattura non riduce l’imponibile Iva della fattura che il fornitore deve emettere, ma dopo il totale fattura lo sconto deve essere espressamente indicato. Il bonifico parlante, conseguentemente, è solo sull’importo già scontato e su questo importo va calcolata la ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque rate annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto che ha diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando sempre le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopo la conferma , il modello F24 va presentato esclusivamente tramite entratel. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi ma non chiesta a rimborso.
Il fornitore, in alternativa all’utilizzo in compensazione, può a sua volta cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi. E’ esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari.
La comunicazione della cessione va sempre comunicata all’agenzia delle entrate con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia.