Appuntamento sull’agenda di datori di lavoro ed enti pensionistici che fungono da sostituti d’imposta per i propri dipendenti. Venerdì 16 dicembre sono chiamati alla cassa per versare l’acconto sui rendimenti delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate dall’azienda al 31 dicembre 2015. Si tratta di una tassazione ridotta, poiché sostituiva dell’Irpef ordinaria, con applicazione dell’aliquota al 17%. Il saldo andrà versato entro il 16 febbraio 2017. Come avviene la rivalutazione? Il fondo di trattamento di fine rapporto accantonato ogni anno va considerato al 31 dicembre escludendo le quote maturate nel corso dell’anno stesso e deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile , costituito dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente che, in questo caso è risultato pari a 1,5%. Se ci sono state cessazioni di rapporti di lavoro, l’indice da considerare è quello in cui è avvenuta l’interruzione. Sono esclusi quanti hanno alle loro dipendenze colf, badanti e baby sitter che provvederanno direttamente al versamento nella dichiarazione dei redditi nell’anno in cui percepiscono il Tfr. Anche nel caso in cui il lavoratore aderisca a una forma pensionistica complementare non è dovuta l’imposta sostitutiva, in quanto il Tfr confluisce interamente nel fondo pensione. Per le imprese che hanno iniziato la loro attività quest’anno non c’è imposta sostitutiva da versare in quanto non c’è ancora accantonamento di Tfr su cui calcolarla , mentre per le ditte che hanno cominciato ad assumere nel corso del 2015 vi sono due possibilità: saltare l’acconto di dicembre e versare tutto a febbraio 2017 oppure effettuare un calcolo presuntivo dell’acconto e il versamento alla scadenza in arrivo. Il modello F24 va versato entro il 16 dicembre con indicato nella sezione erario il codice tributo 1712.

 

Fonte: FiscoOggi.it