Alcuni chiarimenti sono stati forniti ieri dall’Agenzia delle entrate in materia di superammortamento e bonus giardini.

Nel 2018 possono beneficiare del superammortamento anche gli autocarri, in quanto l’articolo 1, comma 29, della legge 205/2017 esclude solo i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir e quest’ultimo articolo non comprende gli autocarri. Ai fini Ires e Irpef (non per l’Irap), quindi, dal reddito d’impresa o da quello di lavoro autonomo (professionisti) è possibile dedurre, considerando un costo fiscale maggiorato del 30%, gli ammortamenti (o i canoni di leasing) degli investimenti effettuati nel 2018 (o entro il 30 giugno 2019, con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti almeno del 20%, entro il 31 dicembre 2018) in beni materiali strumentali nuovi, inclusi gli autocarri ed escluse le autovetture, anche se strumentali all’attività.
Quanto al bonus verde, l’Agenzia ricorda che deve essere considerato anche quanto detto nella relazione alla legge di Bilancio, che parla di interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere o tipo già esistenti con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo, alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l’adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico. Quindi sono agevolate solo le opere che riguardano un intervento relativo all’intero giardino o area interessata. La collocazione di piante in vasi non fissi, pertanto, può essere agevolata solo se rientra in un più ampio intervento di sistemazione a verde di un immobile residenziale.