Da oggi nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la versione aggiornata della guida alle agevolazioni per il risparmio energetico, resa necessaria per dar conto alle ultime novità previste in materia di ecobonus.

Nello specifico la guida nella sua versione aggiornata illustra la nuova disciplina della cessione del credito per gli interventi sugli edifici condominiali, distinguendo tra le vecchie regole previste per le spese sostenute fino al 31/12/2016 e quelle nuove applicabili alle spese sostenute dal 1/01/2017.

La legge di stabilità 2016 aveva previsto per i contribuenti incapienti a livello di ritenute irpef che avessero sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici, la possibilità di optare, in luogo della detrazione irpef, per la cessione del credito a favore dei fornitori che effettuavano i lavori. Il decreto conti pubblici modifica la disciplina prevedendo:

  • l’ampliamento delle tipologie di interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito;
  • la possibilità di cedere la detrazione irpef anche ad altri soggetti privati diversi dai fornitori;
  • l’ampliamento dell’arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo al credito di imposta.

I contribuenti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti), possono optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione Irpef spettante, con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relative sia agli interventi che danno diritto alla detrazione “base” del 65% sia agli interventi che danno diritto alle detrazioni potenziate del 70% e del 75%. In tal caso, il credito può essere ceduto:

  • ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

I contribuenti che si non trovano nella no tax area, invece, possono cedere, sotto forma di credito, solo la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, eseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che danno diritto alle detrazioni maggiorate del 70% e del 75%.

In tal caso, il credito può essere ceduto:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), esclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

La guida ricorda che:
gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali che danno diritto alle detrazioni potenziate del 70% e del 75% sono rispettivamente quelli che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise del 26 giugno 2015 le due detrazioni potenziate sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio in tutte le diverse ipotesi di cessione, il cessionario, a sua volta, ha la facoltà di successiva cessione del credito in ogni caso, è esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

Oltre a quelle relative alla disciplina della cessione del credito, la guida dà conto anche di tutte le altre novità entrate in vigore nel 2017.

In particolare, si ricorda che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, la misura maggiorata (65%) della detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (la proroga riguarda anche la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili). Dal 1° gennaio 2018, l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, invece, la detrazione del 65% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021
con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, sono state previste le detrazioni più elevate (70% e 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica dal 2017 al 2021, gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica, possono usufruire solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75% la sussistenza delle condizioni previste per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziate (70% e 75%) deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al Dm 26 giugno 2015. All’Enea è affidato il compito di effettuare controlli, anche a campione, su tali attestazioni. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

 

Fonte: FiscoOggi.it