La legge di stabilità 2018 ha introdotto modifiche in merito all’ecobonus.

In sostanza, l’ecobonus dal 2018 rimane al 65% per tutti gli interventi tranne: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per questi interventi la detrazione ecobonus è al 50%.

Se i lavori sono stati iniziati nel corso del 2017 ed entro il 31 dicembre sia stato pagato un acconto ed il saldo sarà versato nel 2018, si avranno detrazioni diverse in base a quando è stato fatto il bonifico. Per il 2018, visto che l’Ecobonus scende al 50%, si potrebbe pensare di scegliere il 50% per la ristrutturazione e non l’ecobonus, per evitare la pratica con l’Enea e i requisiti prestazionali richiesti per beneficiare dell’ecobonus.

Ma anche se sarà ridotto al 50%, l’ecobonus manterrà un plafond di spesa tutto suo: quindi, se viene usato il 50% come “ecobonus” non vengono intaccati i 96mila euro di spesa massima agevolabile con il 50% del bonus ristrutturazioni.

Confermato tale e quale il bonus per gli interventi di ristrutturazione.

Nel 2018 è prevista l’entrata in vigore del Bonus Verde. Anche se alcune delle opere detraibili con il bonus giardini, come per esempio le recinzioni di sicurezza, sono già agevolabili al 50% con il bonus ristrutturazioni. Gli obiettivi principali del Bonus Verde sono quelli di far emergere interventi che oggi vengono pagati in nero e di innescare nuove tra vendite di piante. Il Bonus verde sarà valido solo per il 2018 e coprirà interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili (articolo 3 della Legge di Bilancio 2018, commi 1-5).

Ricordiamo che lo sconto non è a persona ma a unità immobiliare: quindi se si vogliono fare interventi su una casa e poi sull’altra (se se ne possiedono due per esempio), la detrazione del Bonus Verde vale su entrambe. Allo stesso modo, nel caso di interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali, il limite va moltiplicato per il numero totale di unità abitative presenti.

Solo per le nuove polizze stipulate dal 1° gennaio 2018, si può detrarre il 19% dall’Irpef dei premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi sulle case. Queste polizze sono esentate dall’imposta sulle assicurazioni.