Le rimanenze finali non concorrono a formare il reddito delle imprese in contabilità semplificata ma si ritiene che sia ancora necessario tenerne memoria, per motivi extrafiscali ( ad esempio rapporti con le banche) e perchè nel rigo RG38 della prossima dichiarazione dei redditi è richiesta l’indicazione delle rimanenze finali 2017.

Risulta opportuno continuare ad effettuare l’annotazione delle rimanenze nei registri anche al fine di prevenire l’insorgere di errori e fraintendimenti in sede di controllo. I verificatori dell’amministrazione finanziaria potranno , infatti, controllare la corrispondenza alla realtà degli acquisti e dei ricavi dichiarati verificando le giacenze di magazzino al momento dell’inizio del controllo fiscale per poi procedere all’indietro fino all’ultimo anno nel quale è stato applicato il criterio di competenza, tenendo conto degli acquisti e delle vendite risultanti dalla contabilità iva e dalle registrazioni di cassa.

In tal modo potranno continuare ad essere applicate le presunzioni di cessioni e acquisti ai fini dell’Iva e ad essere utilizzati gli ordinari metodi di accertamento analitico-induttivo.