Venerdì 16 marzo scade il termine per l’effettuazione del versamento dell’Iva a debito dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2017.

Diverse le possibilità previste del versamento del saldo Iva. Secondo quanto si evince dalle istruzioni del modello Iva 2018, i contribuenti possono versare il saldo Iva in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs 9 luglio 1997, n.241. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Sintetizzando il saldo Iva 2017 può essere versato entro:

  • il 16 marzo 2018 senza maggiorazione;
  • il 2 luglio 2018 maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di versamento del saldo;
  • il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.