Nessun differimento dell’obbligo di fatturazione elettronica rispetto al termine del 1° gennaio: per il primo semestre 2019, tuttavia, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo o comunque le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

 

Tutto questo è previsto nella bozza di decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 che dispone, inoltre, la disapplicazione delle sanzioni, o la loro applicazione in maniera ridotta, anche nei riguardi del cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione in assenza di fattura elettronica.
Il documento dovrà tuttavia essere emesso, anche mediante la procedura dell’autofattura denuncia di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471 del 1997, entro i termini della propria liquidazione periodica ovvero entro quelli della liquidazione successiva, con possibilità di ricorrere in ogni caso al ravvedimento operoso.

 

Emissione entro 10 giorni

Con una norma di sistema, valida per tutte le fatture (non solo quelle elettroniche), la bozza di decreto dispone che dal 1° luglio 2019 il documento fiscale potrà essere emesso entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni: occorrerà dare comunque evidenza, in fattura, di averla emessa in data diversa da quella di effettuazione dell’operazione. Le fatture elettroniche tuttavia, considerando che la loro emissione coincide con la trasmissione al Sistema di interscambio, dovranno essere inviate a SdI entro lo stesso termine di 10 giorni.

 

Esercizio della detrazione
Alla misura dell’emissione entro 10 giorni dall’operazione, si accompagna quella relativa alla modifica in tema di diritto alla detrazione dell’Iva. Intervenendo nel Dpr 100/1998, sarà consentito a cessionari e committenti di esercitare, entro il giorno 16 di ciascun mese, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

L’attuale normativa prevede invece che l’Iva possa essere detratta, previa registrazione della fattura, nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta. Tenuto quindi conto dei nuovi termini di emissione della fattura e dei tempi di recapito delle e-fatture, le quali potrebbero essere recapitate oltre il periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, la novella legislativa evita al cessionario/committente di subire il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Unica condizione richiesta è che la fattura sia stata recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. Questa possibilità di detrazione “differita” non sarà invece ammessa per le operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute nell’anno successivo: l’Iva dovrà in questa ipotesi essere detratta nell’anno di ricezione del documento.

 

Registrazione delle operazioni
Quanto al registro Iva vendite, il decreto fiscale modifica i termini di registrazione stabiliti dall’articolo 23 del Dpr 633 del 1972, superando l’attuale termine di 15 giorni dalla data di emissione della fattura e fissando invece al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione il termine entro cui annotare le fatture emesse. Ciò consentirà di liquidare correttamente l’imposta a debito di periodo, anche tenuto conto della possibilità, a decorrere dal 1° luglio 2019, di emettere fatture entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

 

Resta confermata invece per le fatture “differite” – ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva – la registrazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, consentendo di fatto lo slittamento dell’esigibilità dell’imposta.
Quanto invece al registro Iva acquisti, rinviando all’altro commento in pagina, la novella interverrà nel corpo dell’articolo 25 del Dpr 633/1972 abrogando l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive. Tale adempimento risulta infatti automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI.

 

Corrispettivi telematici
A decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 sarà obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’agenzia delle Entrate. Si sostituiranno in questo modo gli obblighi di registrazione sul registro dei corrispettivi.

 

Fonte: il Sole 24 Ore