La rottamazione ter riguarda debiti fiscali, contributivi e multe stradali, i debiti devono essere stati affidati all’agente della riscossione fra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, si paga per intero la tassa originariamente dovuta (o la multa nel caso di violazioni al codice della strada), senza ulteriori sanzioni e interessi. E’ possibile pagare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure dilazionare in dieci rate di pari importo, per cinque anni, con scadenza scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

 

Pace fiscale

Sono le regole fondamentali della rottamazione ter contenuta nel decreto fiscale, dl 119/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre e in vigore dal giorno successivo, 24 ottobre. Ora inizia l’iter di conversione in legge, che va completato entro il 22 dicembre.

La rottamazione ter, lo ricordiamo, è solo una delle diverse modalità di pace fiscale, o condono che dir si voglia, contenute nel decreto che prevede anche la dichiarazione integrativa con sconto sui debiti fiscali, lo stralcio delle cartelle fino a mille euro affidate all’agente della riscossione entro la fine del 2010, la definizione agevolata sull’IVA fino alla fine del 2018, altre tipologie di definizione agevolata per contestazioni e procedimenti in corso.

 

Vediamo con precisione come si configura in particolare la rottamazione ter, contenuta nell’articolo 3 del decreto.

 

Rottamazione Ter

La domanda per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali si presenta entro il 30 aprile 2019. Gli agenti della riscossione, come l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, devono pubblicare sul proprio sito internet moduli e istruzioni per la presentazione delle domande entro il 16 novembre (20 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta). In sede di presentazione della domanda, il debitore:

  • sceglie se pagare in unica soluzione oppure a rate;
  • indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi oggetto di rottamazione e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi: a questo punto, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, il giudice sospende il procedimento. Attenzione: l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

 

La domanda di rottamazione produce la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, lo stop a procedure esecutive o blocchi amministrativi, la sospensione dei termini di pagamento di eventuali rateazioni in corso. In quest’ultimo caso, la sospensione è valida fino alla scadenza della prima o unica rata, e prosegue solo se il debitore procede effettivamente con i versamenti dovuti in base al piano di rottamazione ter. Per quanto riguarda fermi amministrativi e ipoteche, non possono esserne iscritti di nuovi, mentre proseguono quelli già iscritti alla data di presentazione. Le eventuali procedure esecutive già avviate, invece, non possono essere proseguite, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

 

L’agente della riscossione risponde alla domanda di rottamazione entro il 30 giugno 2019, comunicando l’ammontare complessivo del dovuto, l’importo delle rate e le relative scadenze. Come detto, si pagano interamente la somma originariamente dovuta, senza sanzioni, interessi, di mora, per quanto riguarda i debiti fiscali, senza sanzioni e ulteriori somme aggiuntive per quanto riguarda i contributi dovuti agli enti previdenziali pubblici, e senza interessi in relazione alle violazioni al codice della strada.

 

I pagamenti possono essere effettuati mediante domiciliazione sul conto corrente, utilizzando bollettini precompilati inviati dall’agente della riscossione, direttamente presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

La rottamazione ter decade automaticamente se non viene pagata una rata, o se il versamento viene effettuato in ritardo. Le regole sono le stesse già previste per le precedenti rottamazioni: in sintesi, riprendono tutti i termini di riscossione, prescrizione e via dicendo, e le somme eventualmente già versate vengono considerati a titolo di acconto su quanto dovuto.

 

Possono aderire alla rottamazione ter anche coloro che avevano presentato domanda per le definizioni agevolate degli anni scorsi, e non hanno terminato i pagamenti. C’è un meccanismo automatico per coloro che avevano già aderito alla rottamazione bis, e sono in regole con le rate di luglio, settembre e ottobre (da pagare entro il termine differito del 7 dicembre). Le restanti somme vengono automaticamente dilazionate in dieci rate, e l’agente della riscossione invia la relativa comunicazione entro il 30 giugno. Questi contribuenti non devono fare niente, il meccanismo come detto è automatico. Resta la possibilità di saldare il tutto con un’unica rata entro il 31 luglio 2019.

 

Fonte: PMI