Aumenteranno i soggetti in regime forfettario con l’incremento della soglia dei ricavi a 65mila euro e con la eliminazione di alcuni requisiti di accesso. Questa è una delle novità contenute nelle bozze del disegno di legge di Bilancio per l’anno 2019. Il regime forfettario fu introdotto dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014 e riservato alle persone fisiche che esercitano una attività di impresa o professionale.

 

La prima novità riguarda l’abolizione dei requisiti di accesso fatto salvo il limite di ricavi e compensi. Possono quindi applicare il regime forfettario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno precedente, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori alla soglia di 65mila euro. Diventa quindi ininfluente, il costo dei beni strumentali, che nell’attuale regime alla chiusura dell’esercizio non deve superare l’importo di 20mila euro e quello per i lavoratori dipendenti che, ad oggi, non deve essere superiore a 5mila euro annui.

 

Novità anche in merito alle cause ostative previste dal comma 57 della legge 190/2014: mentre ad oggi è precluso l’accesso al regime a coloro i quali – contemporaneamente all’attività di impresa, arte o professione – partecipano a società di persone o a Srl trasparenti, nel disegno di legge diventa causa ostativa la partecipazione in società a responsabilità limitata, ancorché non abbia esercitato l’opzione per la trasparenza.

 

Abolita anche la previsione secondo cui non possono accedere al regime i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30mila euro. Viene ora introdotta l’impossibilità di applicare il regime per coloro che nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro oppure nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

 

Invariati i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti al fine di determinare il reddito imponibile. Tuttavia sono abolite le singole fasce di reddito in quanto il limite di 65mila è unico per tutti. Così come resta invariata l’imposta sostitutiva (al 15%) nonché la deduzione dal reddito imponibile dell’ammontare dei contributi versati nell’anno. Confermata inoltre l’applicazione, per il primo anno e i successivi 4, dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% per le “nuove” attività e cioè nella ipotesi di non aver svolto nessuna attività nel triennio precedente ovvero che la nuova attività non sia una mera continuazione della precedente.

 

Si ricorda che al regime forfettario potranno accedere anche i contribuenti in contabilità semplificata con opzione per il metodo della registrazione (risoluzione 64 /E/2018).

 

Il Ddl di bilancio, inoltre, prevede con decorrenza dal 1° gennaio 2020 un regime “semi semplificato” sempre per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, di ammontare compreso tra 65.001 e 100mila euro ragguagliati ad anno. Esso consiste nell’applicazione al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 20 per cento.

 

Fonte: il Sole 24 Ore