La nuova comunicazione all’Enea degli interventi di risparmio energetico non qualificato e dei grandi elettrodomestici, detraibili dall’Irpef al 50% è stata intro-dotta ai fini del monitoraggio e della valutazione del risparmio energetico conseguito. Tuttavia, cosa succede se si omette la comunicazione?

 

Si prevede, infatti la comunicazione avvenga in analogia a quanto già previsto per le detrazioni Irpef e Ires del 50%, 65%, 70% e 75% per la riqualificazione energetica qualificata degli edifici. In questo caso la mancata comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della scheda informativa degli interventi realizzati e dell’attestato di certificazione energetica, comporta la decadenza del beneficio fiscale.

 

La decadenza del «qualificato»

 

L’omesso invio di questa comunicazione può essere sanato con l’istituto della “remissione in bonis”, cioè pagando la sanzione di 258 euro, accompagnato dall’invio tardivo (entro il 31 ottobre 2019 per i lavori ultimati dopo il 2 agosto 2018) della comunicazione. In generale, infatti, questa sanatoria di adempimenti fiscali è possibile solo per quelle pratiche, che, se non vengono effettuate, com-portano la decadenza dal beneficio o dal regime opzionale. Conseguentemente, l’omesso invio all’Enea di questa documentazione (non sanata con la remissione in bonis) comporta la decadenza dell’agevolazione.

 

La remissione in bonis si perfeziona con il pagamento della sanzione di 258 euro e con l’invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scada successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso. Non più sanabili, invece, le omesse comunicazioni all’Enea relative ai lavori ultimati fino al 2 luglio 2018.

 

Decadenza del «non qualificato»

 

Anche per il risparmio energetico non qualificato, la decadenza non deriva espressamente dalla norma, ma dalla possibile applicabilità allo stesso della re-missione in bonis, analogamente a quanto accade al “qualificato”.
Pertanto, se questo istituto fosse applicabile anche all’omessa comunicazione dei dati dei grandi elettrodomestici e degli interventi per il risparmio energetico non qualificato, il suo mancato invio, senza la successiva “remissione in bonis” comporterebbe la decadenza del beneficio fiscale.

 

Fonte: il Sole 24 Ore