Trasmissione da effettuare sulla base del principio di cassa

 

Salvo proroghe dell’ultimo momento, come avvenuto per lo scorso anno, c’è tempo fino al 31 gennaio per effettuare l’invio dei dati di spesa sanitaria al S.T.S. ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione Irpef delle spese sanitarie del contribuente.
Pertanto, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
I dati di spesa devono essere trasmessi tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.

 

I soggetti obbligati – In prima battuta, sono tenuti all’invio dei dati:

• le aziende sanitarie locali;
• le aziende ospedaliere;
• gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
• i policlinici universitarie e le farmacie pubbliche e private.

 

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

 

Fonte: Fiscal Focus