A partire dall’anno di imposta 2018 gli Studi di Settore vanno in pensione e sono sostituiti dagli ISA ( Indicatori Sintetici di Affidabilità).
Il nuovo sistema introduce una scala di valori con cui l’Agenzia delle entrate potrà verificare normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità con un voto da 1 a 10: tanto più alto il punteggio raccolto, tanto più elevato il premio riconosciuto al soggetto virtuoso che potrà, con un 10, ritrovarsi anche esonerato dagli accertamenti sintetici.

In particolare è previsto:• l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente a imposte dirette e IRAP
• l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui
• l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30, legge 724/1994) anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl 138/2011
• l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr 633/1972
• l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, Dpr 633/1972, in materia di Iva
• l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Con provvedimento 10 aprile 2019 sono state disposte le condizioni in presenza delle quali scattano i benefici di cui sopra per effetto dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2018.In particolare è stata fissata al soglia del punteggio 8 per poter iniziare ad accedere ai vari regimi premiali.
Nelle motivazioni al provvedimento si legge che i criteri fissati per l’accesso ai benefici premiali sono stati disposti in via sperimentale e che l’individuazione della soglia di 8 è stata effettuata sulla base delle stime relative all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2018 effettuate da Sose (è la società in convenzione con il ministero dell’Economia e delle finanze, a cui è affidata l’elaborazione degli Isa) utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.
Nelle medesime motivazioni si legge anche che, in base a tali stime, parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, si attesta sopra tale soglia .
Il provvedimento, inoltre, individua i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto per definire le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Anche in questo caso l’individuazione dei livelli minimi di affidabilità fiscale è stata effettuata sulla base delle stime relative all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2018 effettuate utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017. Tali stime rilevano che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili estremamente bassi si attesta sotto la soglia del punteggio di affidabilità fiscale pari a 6; oltre tale soglia, la media dei redditi dei soggetti esaminati assume valori significativamente più elevati.